DDL Gelmini, cos’è e cosa comporta

Pubblicato il 5 Novembre 2010 | Autore: | Categoria: Primo Piano

Il 29 luglio 2010 il Senato ha approvato il Disegno di Legge 1905 di riforma del sistema universitario che è ora in discussione alla Camera. Si tratta di un ddl che, insieme ai tagli della Legge 133, stravolge completamente gli organi di governo assegnando tutti i poteri ai Consigli di Amministrazione e ai Rettori, distrugge il diritto allo studio e rende precaria la figura dei ricercatori universitari. Vediamo di seguito in sintesi i principali punti del DDL 1905.

» Organi di governo delle Università
Meno democrazia, più potere ai Rettori e ai baroni, ingresso dei privati nella gestione

Nei Consigli di Amministrazione saranno presenti tra 2 e 3 componenti esterni (aziende, enti locali, politici) che potranno così incidere sulle scelte didattiche e di ricerca e sulle tasse universitarie. Si completa il modello di privatizzazione previsto dalla Legge 133. Il Consiglio di Amministrazione diventa l’unico organo con tutti i poteri decisionali sul bilancio, la programmazione didattica , l’attivazione e la chiusura dei corsi di laurea.

Il Senato Accademico viene privato di tutti i poteri e diventa solo organo consultivo, anche sulla didattica e sulla ricerca. Viene così cancellato l’organo di auto-governo della comunità accademica. Vengono aumentati i poteri dei Rettori, che potranno essere appartenenti ad un ateneo diverso da quello nel quale svolgono l’incarico. La tempistica della riforma produce la proroga dei mandati dei Rettori.

» Diritto allo studio
Prestiti e premi al posto delle borse di studio

Nel DDL è contenuta una delega al Governo per riformare il sistema del diritto allo studio. Contestiamo l’utilizzo di uno strumento che di fatto è una delega in bianco per riformare un sistema così importante per noi studenti. Conoscendo le precedenti proposte del Governo – aumentare i criteri di merito per le borse e i tagli al Fondo per il Diritto allo Studio – non ci possiamo aspettare nulla di buono dalla delega. Viene istituito il Fondo per il merito per assegnare premi e buoni studio da restituire (cioè prestiti). Contestiamo questo strumento perché non possiamo accettare che il diritto allo studio si trasformi da diritto sociale a “premio”, senza considerare inoltre il reddito degli studenti.

2 commenti
Lascia un commento »

  1. D.L. n° 1905 – Costituzione Italiana: contraddizione che nn può non essere notata!!!!
    http://www.unisi.it/v0/minisito.html?fld=3890
    art. 33. L’arte e la scienza sono LIBERE e LIBERO NE è L’INSEGNAMENTO.
    La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce
    scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
    Enti e PRIVATI hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di
    educazione, SENZA ONERI PER LO STATO.
    La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non
    statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà
    e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli
    alunni di scuole statali.
    È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi
    di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione
    all’esercizio professionale.
    LE ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA, UNIVERSITà ED ACCADEMIE, HANNO IL
    DIRITTO DI DARSI ORDINAMENTI AUTONOMI nei limiti stabiliti dalle leggi
    dello Stato.
    art. 34. La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita
    per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
    I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi hanno diritto di
    raggiungere i gradi più alti degli studi.
    La Repubblica rende effettivo questo DIRITTO con borse di studio,
    assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devano essere
    attribuite per CONCORSO.
    L’oggettività non ha bisogno di essere commentata, ma a volte va
    sottolineata…
    Ricordiamocelo tutti domattina, in una giornata che potrebbe
    minacciare seriamente ciascuna di queste parole!!
    Valentina Giammarino